MODIFICATA IN SENSO ESTENSIVO LA DEFINIZIONE DEL “PRODUTTORE” DEL RIFIUTO
Il d.l. 92/2015 -in vigore dal 4 luglio 2015 e in attesa di conversione in legge – ha modificato la definizione di “produttore iniziale” del rifiuto, di cui all’art. 183, comma 1, lettera f), d.lgs. 152/2006 e succ. mod., definendo come tale, oltre al «soggetto la cui attività produce rifiuti» (testo previgente art. 183cit.), colui al quale sia «giuridicamente riferibile detta produzione» ( ne costituiscono esempio tipico l’attività edilizia e gli interventi di demolizione commissionati a terzi).