IL SILENZIO ASSENSO DOPO LA RIFORMA DELLA P.A.
La legge 124/2015, approvata lo scorso 4 agosto ed entrata in vigore il 28 agosto 2015 ha apportato significative modifiche all’istituto del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni. L’art. 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici) della legge cit., infatti, introduce l’art. 17 bis nella ormai nota l. 241/1990, il quale prevede che: <<nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente>>.