RIFLESSI DELLA CESSIONE D’AZIENDA SULLE GARE D’APPALTO
La Sez. V del Consiglio di Stato con propria sentenza 22 maggio 2015, n. 2568 ribadisce che l’Adunanza Plenaria, con sentenza 10/2012, ha chiarito che “la cessione di azienda o di ramo d’azienda comporta la cessione dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia (tanto da farsi riferimento in giurisprudenza al concetto di trasferimento di universitas)”. Ne consegue che la cessione comporta il trasferimento degli elementi oggettivi che compongono l’azienda stessa, non le caratteristiche soggettive dell’imprenditore. Pertanto, con l’affitto d’azienda il cessionario gestisce la medesima, ottenendo da tale gestione le qualificazioni professionali che ne derivano, ivi compreso il fatturato specifico realizzato dall’azienda nel periodo nel quale è stata nella sua disponibilità e l’affidabilità professionale che ne deriva. Il fatturato maturato negli anni precedenti la cessione, invece, costituisce invece titolo professionale di chi ha in precedenza gestito l’azienda, e non viene trasferito al cessionario. Da ciò consegue che il suddetto requisito personale può essere trasferito al cessionario unicamente mediante l’avvalimento.