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ILLEGITTIMA SANZIONE DISCIPLINARE SPORTIVA? A CHI CHIEDERE IL RISARCIMENTO…

(Nota a Tar Lazio, sez. I ter, 23 gennaio 2017, n. 1163)

A seguito dell’illegittima irrogazione da parte della F.G.I di una sanzione disciplinare a un proprio atleta tesserato, l’Associazione sportiva di appartenenza propone ricorso al Tar Lazio richiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata partecipazione dell’atleta alle gare, con conseguente perdita del main sponsor, retrocessione alla categoria inferiore, danno all’immagine.

Il Giudice Amministrativo precisa che lo statuto della responsabilità civile dei magistrati non è applicabile agli organi di giustizia federali, non avendo essi natura giurisdizionale.

Gli organi di Giustizia federale non esercitano funzioni giudiziarie; dalla loro natura di organi delle Federazioni sportive discende necessariamente che essi partecipano della stessa natura delle Federazioni sportive entro le quali sono costituiti e sono destinati ad operare.

Dalla natura amministrativa degli organi delle Federazioni sportive, allorquando l’attività dagli stessi espletata giunga ad investire posizioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento statale, discende la sottoposizione della loro responsabilità al paradigma della responsabilità aquiliana della P.A.

Pertanto, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, è ammissibile il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, per ottenere la condanna al risarcimento danni conseguenti alle sanzioni disciplinari illegittimamente irrogate, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria non può essere fatta valere.

Significativa è anche la statuizione circa la legittimazione passiva del CONI. Il Tar adito riconosce che: « Il Coni è legittimato a resistere al giudizio, proposto dinanzi al Tar Lazio, avente ad oggetto la domanda risarcitoria conseguente all’irrogazione di una sanzione disciplinare in ultima istanza annullata dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che del CONI è organo giustiziale, in uno con l’Alta Corte di Giustizia Sportiva, secondo il sistema di giustizia sportiva vigente prima della riforma del 2014».

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