REATO DI MOLESTIE OLFATTIVE: SUSSISTE ANCHE SE L’IMPIANTO E’ AUTORIZZATO
La sentenza n. 2240 della Corte Cassazione Penale, Sez. III, del 18 gennaio 2017 ribadisce il principio per cui – anche nel caso in cui un impianto sia munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera – ove siano generate “molestie olfattive”, è comunque, configurabile il reato di getto pericoloso di cose, non esistendo una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori. Il principio era già stato riconosciuto dalla stessa III Sezione Penale della Cassazione con sentenza n. 36905 del 18 giugno2015 e con sentenza n. 2475 del 9 ottobre 2007.