0

ANCORA IN TEMA DI APPALTI …

La Sez. V del Consiglio di Stato nella sentenza 25 febbraio 2015, n. 943 ricorda che – ai fini dell’esclusione dalla gara ex art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 163/2006 (c.d. “Codice Appalti”), ai sensi del quale vanno esclusi i concorrenti che: “secondo motivata valutazione della stazione appaltante … hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”  – non è necessario un accertamento della responsabilità del contraente per l’inadempimento in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, richiesto invece per l’esercizio di un potere sanzionatorio. E’ sufficiente una motivata valutazione dell’Amministrazione circa la grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che abbia fatto venir meno la fiducia nell’Impresa; tale potere, in quanto discrezionale, è soggetto al sindacato del Giudice Amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti. La Sez. V del Consiglio di Stato nella sentenza 3 febbraio 2015, n. 492 si riporta alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16/2014, per cui deve ritenersi regolare e sufficiente la dichiarazione ex art. 38 del Codice Appalti effettuata da un solo rappresentante legale per suo conto e per tutte le altre figure soggettive dotate di analoghi poteri, statuendo che la eventuale previsione della lex specialis – che imponga al concorrente, a pena di esclusione, di rendere tante dichiarazioni per quanti rappresentanti legali da Statuto – deve essere ritenuta nulla ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. 163/2006; che tale nullità è rilevabile di ufficio e non occorre, quindi, una specifica censura nei confronti della previsione della lex specialis. La Sez. V del Consiglio di Stato nella sentenza 1 dicembre 2014, n. 5921 statuisce che le previsioni di cui all’art. 38 d.lgs. 163/2006 devono ritenersi applicabili a ciascuno dei concorrenti, ai quali non è riservata dalla legge la libertà di sindacare la gravità o meno dei reati commessi dai singoli rappresentanti legali delle ditte concorrenti. Ricorda che tale vaglio è rimesso alla esclusiva valutazione della Stazione Appaltante, alla quale devono essere fornite tutte le necessarie informazioni riguardo allo scopo – solo ad essa riservato – di verificare la moralità o la professionalità degli aspiranti all’aggiudicazione del contratto, per cui un concorrente che non effettui la dichiarazione considerata necessaria dalla legge preclude l’esercizio della funzione tipica del soggetto chiamato alla verifica del pubblico interesse.

Lascia un commento

Your email address will not be published.